Il D.P.C.M. 23.07.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17.09.2020, n. 231, ha disciplinato le modalità e i termini per l’accesso al 5 per mille, in attuazione del D.Lgs. 3.07.2017, n. 111. La pubblicazione del decreto segna il traguardo per la riforma del 5 per mille, inserita nell’ambito della più ampia riforma del Terzo Settore. Come noto, i contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, ovvero la scheda annessa al modello Redditi Persone Fisiche. La scelta è effettuata apponendo la firma in uno degli appositi riquadri, corrispondenti alle finalità previste.

Può essere espressa una sola scelta di destinazione. L’apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate. Nei riquadri corrispondenti alle finalità del contributo e fino all’operatività del Registro unico del Terzo settore, il contribuente, oltre all’apposizione della firma, può indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. Il decreto amplia la platea dei beneficiari: potranno accedere al riparto del 5×1000 anche gli Enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico (ad esclusione delle imprese sociali in forma societaria. Ovviamente, la novità sarà operativa solo a seguito di istituzione dello stesso RUNTS e quindi, presumibilmente, dal 2022. Altra novità di rilevo è il termine per la prima iscrizione che sono anticipati al 10 aprile di ogni anno. Entro il 20.04 l’Amministrazione di riferimento dovrà pubblicare sul sito web l’elenco degli iscritti.

Eventuali errori di iscrizione dovranno essere corretti entro il 30.04. Entro il 10.05 saranno ripubblicati gli elenchi aggiornati. Resta confermata la struttura permanente dell’elenco. Chi è già iscritto non deve trasmettere una nuova richiesta: l’accreditamento al riparto del contributo ha effetti anche per gli anni successivi a quello di iscrizione. Per i piccoli enti, segnaliamo che l’importo minimo affinché si possa accedere al beneficio passa da € 12 a € 100.

Questo vuol dire che gli enti che non riescono a raggiungere questa cifra, non accederanno al riparto per l’anno in corso. Una buona notizia è l’accelerazione delle procedure amministrative per ottenere il riparto, che già nel 2020 ha prodotto qualche buon effetto. Si ricorda, infine, l’obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro 1 anno dalla ricezione delle somme, corredato da una relazione illustrativa. Resta invariata disposizione che prevede la trasmissione di rendiconto e relazione all’Amministrazione competente, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione per gli enti che hanno percepito contributi superiori a 20.000 euro.

Chi ha ricevuto una cifra inferiore, non è tenuto all’invio dei predetti documenti, che dovranno comunque essere redatti entro 1 anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni. CSV Napoli informerà i propri utenti appena saranno disponibili modulistica e informazioni specifiche per le iscrizioni dell’anno in corso.

a cura di Maurizio Grosso – area Consulenza CSV Napoli