MILANO – La III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, il 12 gennaio 2016 a Milano, ha emesso un’importante Sentenza depositata il 23 marzo 2016: la numero 506.

Nel nome del popolo italiano, infatti, il T.A.R. della Lombardia ha dovuto pronunciarsi sul diniego all’erogazione, per l’anno scolastico 2014/2015, del contributo economico volto al finanziamento dei servizi tiflologici, tiflodidattici e tifloinformatici a favore degli studenti con disabilità sensoriali, “perché” si asseriva nell’atto del 3 Febbraio 2015 della città Metropolitana di Milano impugnato, “non previsto da alcuna fonte normativa statale né regionale, come intervento obbligatorio a carico dell’Amministrazione Provinciale ed alla luce degli attuali tempi di crisi finanziaria acuta comportanti un ridimensionamento delle risorse a disposizione”. Il ricorso era stato proposto dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Provinciale di Milano.

La ricorrente fondava la propria impugnazione sulla palese violazione di diverse norme e, su tutte, dell’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia nel 2009, che sancisce il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Il T.A.R., nell’accogliere il ricorso della onlus ha smantellato il documento impugnato affermando, non solo che l’articolo 19 del Decreto Legislativo n° 267 del 2000 stabilisce che spettano alla Provincia i compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed alla formazione professionale compresa l’edilizia scolastica, ma anche che la Legge n° 104 del 1992 prevede, per gli enti locali, l’obbligo di fornire agli alunni con handicap fisici o sensoriali l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione.

Inoltre, l’Autorità giudiziaria amministrativa lombarda, nello stesso provvedimento ha anche ricordato che il Decreto Legislativo del 31 marzo del 1998 n° 112, attribuisce agli enti locali la competenza in merito ai “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap o in situazioni di svantaggio”, avallato in questo, anche dalla Giurisprudenza ormai costante. In secondo luogo, il Tribunale ha rimarcato che gli interventi tiflodidattici e tifloinformatici costituiscono un elemento necessario per l’integrazione scolastica dei minorati della vista, dal momento che “per svolgere le normali attività della vita quotidiana, i minorati della vista devono servirsi di una vasta gamma di strumenti a loro destinati, c.d. ausili tiflotecnici e tifloinformatici, rispetto ai quali la tiflodidattica e tiflotecnica sono elementi essenziali”.

Alla luce di quanto premesso, si deve affermare non solo che questa materia rientra integralmente nei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, ma l’essenzialità alle nozioni di integrazione ed inclusione scolastica dei servizi in questione, si desume anche a contrario, dal fatto che tali servizi non rientrano nell’elenco di quelli a domanda individuale che pure rimangano a carico degli enti locali, i quali devono attivarsi per garantirli ai richiedenti, risultando chiaro, che quand’anche i servizi oggetto del giudizio fossero qualificabili quali servizi a domanda individuale, sarebbero a carico degli enti locali competenti in quanto finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap. “Inoltre”, come sottolinea Mario Barbuto attuale presidente nazionale dell’UICI, “la Sentenza in parola sancisce anche la necessità che tale servizio venga fornito attraverso forme di convenzionamento con enti quali l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, che svolge la funzione di centro specializzato, avente funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico”.

Una sentenza di così grande rilievo costituisce un importante punto di partenza per una forte e seria tutela dei diritti ed interessi dei minorati della vista.

di Gianluca Fava

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