La Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 13 del 31 maggio 2019, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti sugli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore (di cui all’art. 101, comma 2 del D.L.vo n. 117/2017).
Le questioni trattate riguardano da un lato, le conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari e, dall’altro, la tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica.
Sul primo fronte, il ministero conferma che la scadenza per gli adeguamenti, fissata al prossimo 3 agosto, non ha natura perentoria ma rileva solo ai fini procedurali, consentono l’adozione delle modifiche statutarie di mero adeguamento con le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Il mancato rispetto del termine previsto non determina quindi la perdita delle rispettive qualifiche, nè compromette l’ingresso di questi enti al RUNTS e neppure incide sulle agevolazioni fiscali applicabili nel periodo transitorio. Per ODV e APS, in particolare, troverà applicazione la procedura di trasmigrazione automatica dei dati dagli attuali registri al RUNTS, in ragione del fatto che essi manterranno la propria veste giuridica nel passaggio alla riforma del Terzo settore, collocandosi nelle rispettive sezioni del RUNTS dedicate. Un ultimo chiarimento riguarda, invece, gli adempimenti per gli enti dotati di personalità giuridica che decidano di adeguarsi entro il 3 agosto. in particolare si precisa che tale scadenza si riferisce solo alla data entro la quale dovrà essere adottata la delibera di modifica statutaria (per beneficiare delle maggioranze semplificate).
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