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Disabilità, nuove procedure per il riconoscimento

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ROMA.  Anno nuovo, decreto nuovo. E’ infatti cambiata dal 1 gennaio la procedura relativa ai ricorsi in materia di invalidità, sia  civile che pensionabile. Pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero n. 171 del 25 luglio 2011, il nuovo iter riguarda dunque tutti i futuri contenziosi giudiziari relativi a invalidità civile, cecità, sordità, ma anche pensioni diinabilità e di invalidità “pensionabile”, ovvero quelle pensioni riconosciute a lavoratori divenuti disabili totali o parziali nel corso della loro vita lavorativa o aggravati, se già disabili, al momento dell’assunzione. Il nuovo articolo introdotto, infatti, sancisce che è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo. Ovvero, la norma stabilisce che chiunque intenda proporre in giudizio domande per il riconoscimento dei propri diritti, non deve fare ricorso, ma presentare in primis un’istanza di accertamento tecnico preventivo e depositarla presso la cancelleria del Tribunale di residenza. Con questo atto, si chiede in sostanza di verificare preventivamente le condizioni sanitarie che possano o meno legittimare la richiesta di ricorso.Preso atto che il nuovo iter concepisce l’accertamento tecnico preventivo come condizione obbligatoria di procedibilità della domanda di ricorso, si deve poi sottolineare che l’improcedibilità deve essere rilevata non oltre la prima udienza dal consulente tecnico dell’ufficio (Ctu). E’ il giudice a procedere poi secondo le disposizioni delle consulenza tecnica, intimando o meno l’erogazione delle prestazioni dovute. Senza accertamento tecnico preventivo, il Giudice non procede. In caso di contestazione della decisione del Ctu, si ha tempo 30 giorni per un ricorso introduttivo del giudizio in merito, specificando però i motivi della contestazione: inappellabile tuttavia il giudizio. In assenza di contestazione, invece, il giudice omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. A quel punto, gli organi competenti hanno fino a 120 giorni per il pagamento delle prestazioni dovute.

di Sofia Curcio

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