Regimi Fiscali: quelli previsti dal CTS!

In attesa della pronuncia dell’Unione Europea sulla disciplina dell’impianto tributario previsto dalla riforma, proviamo in questo numero a soffermarci sui nuovi regimi fiscali che, plausibilmente a partire dal 1° gennaio 2020, diventano strategicamente fondamentali per scegliere, tra i regimi fiscali previsti dal CTS, quello più adatto all’ente.
Oltre agli attuali regimi di contabilità, ordinario e semplificato, previsti dal TUIR e che continueranno ad essere disponibili alla scelta dell’ETS, entrano nella platea dei regimi applicabili quelli di natura forfetaria introdotti dagli artt. 80 (per tutti gli ETS non commerciali) e 86 del DLgs. 117/2017 (esclusivamente per le Organizzazioni del volontariato e le Associazioni di promozione sociale, anche se commerciali). Diversamente, restringerà il suo campo d’azione, il regime forfetario regolamentato dalla L. 398/91, il quale attualmente risulta fruibile da un numero ridotto di enti (associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle pro loco, dalle associazioni bandistiche e dai cori amatoriali, dalle filodrammatiche, di musica e danza popolare).
Soffermandoci ancora sui regimi forfetari, si segnala che l’art. 80 del DLgs. 117/2017 introduce, per tutti gli ETS non commerciali, un regime opzionale di determinazione del reddito mediante i seguenti coefficienti di redditività (per le attività commerciali poste in essere dall’ente):
Attività di prestazioni di servizi:

  1. · Ricavi fino a € 130.000, coefficiente 7%;
  2. · Ricavi da € 130.001 a € 300.000, coefficiente 10%;
  3. · Ricavi oltre € 300.000, coefficiente 17%.

Altre attività:

  1. · Ricavi fino a € 130.000, coefficiente 5%;
  2. · Ricavi da € 130.001 a € 300.000, coefficiente 7%;
  3. · Ricavi oltre € 300.000, coefficiente 14%.

Appare quindi molto appetibile il regime di determinazione forfetaria del reddito, con influenze anche nel campo dell’IVA, introdotto dall’art. 86 del DLgs. 117/2017 per le sole APS e ODV, sia commerciali che non commerciali.
La particolare attrattiva di tale regime opzionale di nuova introduzione poggia su coefficienti di redditività estremamente ridotti (1% per le ODV e 3% per le APS), nonché sull’esclusione dal regime di applicazione dell’IVA che permetterà a tali ETS di emettere fattura fuori dal campo di applicazione IVA ex art. 86 del D. Lgs. 117/2017 ed infine dalla circostanza che essi non saranno considerati sostituti d’imposta con esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte e di trasmettere la dichiarazione Mod. 770 (oltre all’esonero dalla dichiarazione IVA e dalla tenuta dei registri contabili). Il vero ed unico limite di tale regime coincide con la soglia massima di proventi commerciali, al di sotto della quale tale regime si applica, fissato dal comma 1 in € 130.000 annui, superati i quali l’ETS dovrà spostarsi, dall’anno successivo, all’altro regime forfetario previsto dal TUIR ovvero al regime ordinario o sempli- ficato di determinazione del reddito e dell’IVA.
Non ci resta che attendere l’autorizzazione dell’Unione Europea.
> a cura di Maurizio Grosso, Area Consulenza CSV Napoli