ROMA. Pronte le liste dei beneficiari del 5×1000 2012. Gli elenchi aggiornati degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La pubblicazione tiene conto delle correzioni di eventuali errori anagrafici, segnalati alla Direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente. Sono 36792 gli enti ammessi, nel 2011 gli enti di volontariato inclusi erano stati 35.526 e 33.689 nel 2010. Un numero, dunque, in costante crescita.
GLI STEP. A questo punto, per i legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti in lista, non resta che presentare entro il 2 luglio, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all’elenco. Il modello da utilizzare deve essere conforme a quello pubblicato sul sito. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive. Stesse regole anche per le associazioni sportive, i cui rappresentanti legali però dovranno presentare la documentazione richiesta alla struttura del Coni competente per territorio. Quest’anno, poi, possono partecipare al riparto delle quote del 5×1000 anche gli enti che presentano la domanda d’iscrizione e la documentazione integrativa entro il prossimo 1° ottobre, versando una sanzione di 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo dedicato “8115”. Ovviamente, i requisiti per l’accesso al beneficio del 5 per mille 2012 devono essere posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione relative a ogni settore.
COSA E’ IL 5 PER MILLE.  Nasce nel 2006 a titolo sperimentale la normativa del 5×1000 che dà la possibilità al contribuente di destinare una quota pari a 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a enti non profit. I destinatari del 5 per mille dell’Irpef sono le organizzazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale (Onlus), le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche e le altre associazioni e/o fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 460/97, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Il finanziamento può essere anche a sostegno della ricerca scientifica e dell’università; della ricerca sanitaria, nonché al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.
PER SAPERNE DI PIU’
La legge
L’elenco dei beneficiari 2012

di Francesco Gravetti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui