genitori_e_figliROMA – Un figlio è un figlio. Non importa più se è nato all’interno del matrimonio, fuori dal matrimonio, oppure è stato adottato. Non ci sarà più nessuna differenza, da ora in poi. Dai nostri codici legislativi, infatti, scompare del tutto ogni distinguo e rimane soltanto un’unica parola: figlio. Con i diritti uguali per tutti, per qualsiasi aspetto dell’esistenza. Una rivoluzione, visto che oggi in Italia un bambino su quattro è nato fuori dal matrimonio.
Questa legge, già approvata dai due rami del Parlamento alla fine dello scorso anno, avrà adesso il via libera del governo, al quale spettava il compito di dare attuazione a questa legge delega per la parificazione giuridica dei figli.
Il decreto legislativo, proposto dal presidente del Consiglio insieme con i ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali, d’accordo con il ministero dell’Economia, è stato già esaminato nella riunione del preconsiglio dei ministri che si è svolta ieri e dovrebbe essere approvato definitivamente nella prossima riunione dell’Esecutivo.
Uno dei punti salienti di questa parificazione è senza dubbio quello che riguarda l’asse ereditario. Da ora in avanti i figli nati fuori dal matrimonio, così come quelli adottati, avranno gli stessi identici diritti dei figli che un tempo venivano definiti legittimi.Ecco quindi che gli effetti successori dei figli di qualsiasi genere varranno nei confronti di tutti i parenti e non soltanto dei genitori. Nella nuova normativa è prevista anche la sostituzione della nozione di «potestà genitoriale» con quella di «responsabilità genitoriale», oltre alla modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato, in attuazione del principio di parità tra figli legittimi e naturali.
La maggior parte degli articoli contenuti nel testo di questo decreto legislativo recepiscono la giurisprudenza di questi anni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e vanno a modificare diversi articoli del nostro codice civile.
Fra questi c’è l’articolo 18 del testo (che modifica l’attuale articolo 244 del codice civile) e riguarda i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità, per cui l’azione del padre e della madre non può essere intrapresa quando sono trascorsi cinque anni dalla nascita. Dopo questo termine, infatti, la norma fa prevalere sul principio di verità della filiazione l’interesse del figlio alla conservazione dello stato.
Poi c’è articolo 53 che non modifica articoli esistenti, ma introduce e disciplina le modalità dell’ascolto dei minori che abbiano compiuto i dodici anni o anche di età inferiore, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano. In questo caso ci sono state numerose sentenze della Cassazione che hanno sottolineato come «il mancato ascolto dei minori costituisca violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi».

di Alessandra Arachi (corriere.it)

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