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Comunità educante e Terzo settore nella legge Bonetti

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A luglio scorso è entrata in vigore la legge 23 luglio 2026, n. 135 recante “Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali”, con l’obiettivo prioritario il sostegno delle attività educative e ricreative non formali quali strumenti di:

  • contrasto alla povertà educativa;
  • promozione dell’inclusione sociale;
  • sviluppo della personalità dei minori;
  • sostegno alla genitorialità;
  • rafforzamento della coesione delle comunità locali;
  • ampliamento delle opportunità educative oltre il tempo scuola.

 

Nello specifico, la legge conferisce al Governo una delega legislativa affinché siano adottati uno o più decreti legislativi volti a disciplinare organicamente il sistema nazionale delle attività educative non formali.

 

Tra gli obiettivi della delega rientrano:

  • la definizione di criteri uniformi di qualità delle attività educative;
  • la promozione della collaborazione istituzionale tra Stato, Regioni ed enti locali;
  • l’organizzazione di reti territoriali educative;
  • l’individuazione di strumenti di sostegno economico e organizzativo;
  • la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito delle attività educative non formali.

 

Il riconoscimento della comunità educante

Uno degli aspetti maggiormente innovativi della riforma consiste nel riconoscimento normativo della comunità educante.

L’educazione viene qualificata come responsabilità condivisa tra soggetti pubblici e privati che operano nell’interesse dei minori.

Accanto alla famiglia e alla scuola vengono espressamente valorizzati gli enti territoriali, le associazioni, gli enti del Terzo Settore, gli oratori, le organizzazioni sportive, culturali e ricreative, nonché tutte le realtà che svolgono attività educative continuative.

Si supera così una concezione esclusivamente scolastica dell’educazione per adottare un modello fondato sulla corresponsabilità educativa.

 

Il Terzo Settore

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), tra i principi e criteri direttivi per l’approvazione dei decreti delegati, è richiesto di “incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera a), attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

La norma valorizza sicuramente il principio di amministrazione condivisa già previsto dagli articoli 55 e seguenti del Codice del Terzo settore, rafforzando gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione tra amministrazioni pubbliche ed enti del Terzo settore.

 

di Chiara Meoli*

* Ufficio studi e documentazione – Forum Nazionale del Terzo Settore.

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