ROMA- Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto, il legislatore interviene sul precedente dpcm 23 aprile 2010 introducendo importanti novità di prassi per gli enti che partecipano al riparto del 5 per mille. La novità rilevante è che, a partire dall’edizione 2017 e con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016, l’iscrizione al 5 per mille resta valida per gli anni a venire senza bisogno di ripetere la procedura. Vale lo stesso per l’adempimento dell’invio dichiarazione sostitutiva, a meno che non cambi il rappresentante legale; in questo caso, sarà obbligatorio l’invio della nuova dichiarazione sostitutiva firmata dal nuovo rappresentante legale. Gli enti si troveranno inseriti in un apposito elenco, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno e di seguito opportunamente aggiornato.
Eventuali errori riscontrati nell’elenco vanno segnalati entro il 20 maggio dell’anno corrente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ ente. Gli enti di nuova costituzione dovranno iscriversi una sola volta al riparto del 5 per mille, seguendo le note procedure e tempistiche previste dalla normativa di riferimento: dopodiché, mantenendo ovviamente i requisiti, potranno usufruire del contributo per gli anni che seguono senza effettuare altre iscrizioni. In caso di perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette all’amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del Dpcm 23 aprile 2010. Rispetto alla rendicontazione, le novità consistono in una serie di indicazioni e precisazioni normative indirizzate a una maggiore completezza e trasparenza della rendicontazione. Infine, l’amministrazione finanziaria sarà tenuta a pubblicare non solo come fino ad oggi gli elenchi dei beneficiari con gli importi da erogare, ma anche la data in cui è avvenuta l’erogazione; inoltre, dovrà pubblicare i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai beneficiari del contributo entro un mese dal ricevimento.

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