104 maternitàSalve, una nostra associata paraplegica impiegata presso un’azienda con contrato a tempo indeterminato è di recente andata in maternità. Usufruisce, inoltre, della Legge 104. Gradiremmo sapere se, una volta rientrata al lavoro, potrà usufruire sia della riduzione d’orario prevista per l’allattamento e sia dei giorni di permesso di diritto spettanti grazie alla Legge 104? / Ass.ne Gli Amici di Sandra
Durante il primo anno del bambino, il datore di lavoro è tenuto a concedere 2 permessi di riposo di 1 ora. Questo sempre che l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle 6 ore. In ogni caso le ore vanno concesse anche se non sussiste l’allattamento e vanno retribuite per conto INPS dal datore. In base poi alla Legge 53/2000 è prevista una copertura pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale e può essere integrata dal lavoratore. Per quanto riguarda, poi, i permessi lavorativi, in base all’art. 33 della Legge 104/92 il lavoratore con disabilità, in situazione di gravità, può usufruire alternativamente dei permessi mensili di 3 giorni oppure di permessi orari giornalieri in misura di 2 ore al giorno per un’orario lavorativo di 6 ore oppure di 1 ora al giorno in caso di orario lavorativo inferiore alle 6 ore. Ad ogni modo, i due istituti non sono in contrasto tra loro. di Alessandro Barba

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