ROMA- Svolta nell’iter di approvazione del DDL per la riforma del Terzo Settore: la Commissione XII Affari Sociali della Camera ha concluso ieri, 18 marzo 2015, l’esame degli emendamenti relativi al tema dell’impresa sociale. Si tratta dell’ultimo passaggio previsto prima della presentazione del testo del DDL alle altre Commissioni competenti (Giustizia, Affari costituzionali, Finanza, Bilancio e Lavoro), le quali esprimeranno il loro parere, che dovrà essere vagliato dalla Commissione Affari Sociali incaricata di redigere il testo da portare in Aula. Riportiamo dal portale di Infocontinua Terzo Settore l’elenco degli emendamenti approvati ed il testo coordinato del DDL, elaborato dalla redazione, con gli emendamenti approvati.
EMENDAMENTI APPROVATI
All’articolo 4, comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall’impresa, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;
d-bis) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
4. 22. (nuova formulazione) Patriarca, Amato, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Sbrollini, Piccione.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili,.
6. 17. Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: razionalizzazione dei soggetti beneficiari con le seguenti: razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari.
6. 18. (nuova formulazione) Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Carnevali.
Al comma 1, alla lettera f), sostituire il punto 3 con la seguente lettera:
f-bis) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali;
6. 10. (nuova formulazione) Nicchi, Matarrelli, Marcon.
All’articolo 6, comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: e il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e organizzazioni non governative.
da www.csvnet.it