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Cronaca

ANTINCENDIO BOSCHIVO, DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ IN CAMPANIA

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Sarà in vigore dal 15 giugno al 30 settembre in Campania lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Lo dispone un decreto della Direzione generale della Protezione civile regionale che dà ufficialmente avvio anche alla Campagna estiva Antincendio Boschivo.
In concomitanza con il periodo di massima pericolosità, per gli incendi boschivi scattano su tutto il territorio regionale divieti specifici finalizzati alla corretta prevenzione e mitigazione del rischio.
“La quasi totalità degli incendi – dichiara l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta – è riconducibile a comportamenti umani, spesso imprudenti o negligenti. Anche un gesto apparentemente banale può provocare danni gravissimi all’ambiente, mettere a rischio vite umane e compromettere un patrimonio naturalistico che appartiene a tutti. Per questo è fondamentale rispettare scrupolosamente i divieti previsti dalla normativa e segnalare tempestivamente ogni principio di incendio”.

“Con l’avvio della campagna estiva antincendio boschivo chiediamo a cittadini, turisti, agricoltori, escursionisti e operatori economici la massima attenzione e collaborazione”, prosegue l’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta.
“La Regione Campania è pronta ad affrontare la stagione estiva con l’intero sistema regionale di Protezione Civile, ma la prima e più efficace forma di difesa resta la responsabilità individuale. Proteggere i boschi – dice Fiorella Zabatta – significa proteggere il territorio, la biodiversità, il paesaggio e la sicurezza delle nostre comunità”.

 Questi i principali divieti da rispettare:
• divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino a una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli;
• divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;
• divieto di abbruciamento delle stoppie e delle erbe infestanti, anche nei terreni incolti;
• divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza inferiore a un chilometro dalle superfici boscate e dai pascoli, salvo specifiche deroghe autorizzate;
• divieto di compiere nei boschi e nei pascoli attività che possano costituire causa di innesco di incendi, tra cui utilizzare motori o fornelli che producano brace o faville, usare apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio dei metalli, far brillare mine, fumare o gettare mozziconi e fiammiferi accesi, nonché sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno delle aree boscate.

Il provvedimento della Regione richiama inoltre l’attenzione dei sindaci sulla necessità di rafforzare le attività di sorveglianza, avvistamento e sensibilizzazione sul territorio e ricorda che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

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