Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul sito istituzionale una sintesi sulle novità previste nella Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), per lavoratori, imprese e famiglie.
Di seguito alcune disposizioni riguardanti il mondo del Terzo settore, del walfare e delle politiche sociali.
Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola. Avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il fondo è destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilirà i criteri di riparto, le modalità di rendicontazione e il monitoraggio delle risorse.
Conferma per il 2025 la versione dell’APE sociale prevista dall’ultima legge di bilancio e incrementa di 114 milioni di euro per l’anno 2025, 240 milioni di euro per l’anno 2026, 208 milioni di euro per l’anno 2027, 151 milioni di euro per l’anno 2028, 90 milioni di euro per l’anno 2029 e 35 milioni di euro per l’anno 2030 l’autorizzazione di spesa prevista nella norma originaria che dispone la misura. Sempre con riferimento ad APE Sociale, conferma anche la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio. Limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali per i pensionati in condizioni disagiate – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione – che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo per il riconoscimento di tale incremento.
Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma GOL. Prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, dell’indennità omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di cd. fermo pesca.
Modifiche di requisiti e disciplina ADI e SFL. In primo luogo, modifica la disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) e in particolare:
– il requisito ISEE del nucleo familiare da non superare viene portato a 10.140 euro (a fronte degli attuali 9.360 euro);
– il valore del reddito familiare da non superare sale a 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 annui), fermo restando il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; inoltre, porta a 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) il valore di reddito familiare da non superare, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (sempre mantenendo il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Prevede che, in ogni caso, il valore di reddito familiare da non superare sia aumentato a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini ISEE;
– adegua quindi il beneficio economico ADI alle nuove soglie, prevedendo che esso sia composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui), ovvero di 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
– del pari, adegua anche l’altra quota del beneficio ADI, prevista per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato. Mantiene l’attuale secondo cui il beneficio economico è altresì composto, in tali casi, da un’integrazione del reddito per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, portando però il massimo previsto a 3.640 euro annui (a fronte degli attuali 3.360 euro annui), ovvero a 1.950 euro annui (a fronte degli attuali 1.800 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
In secondo luogo, modifica la disciplina del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e in particolare:
– porta a 10.140 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui) il requisito del valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, per l’utilizzabilità di SFL;
– mantenendo il possesso degli altri requisiti già attualmente previsti per accedere a SFL, si adegua anche (portandola a 10.140 euro annui, a fronte degli attuali 6.000 euro annui) la specificazione che la soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE;
– l’importo mensile di SFL viene incrementato a 500 euro (a fronte degli attuali 350 euro);
– prevede che il limite temporale di erogazione dell’indennità di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.
Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Si Le risorse sono aumentate di 500mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Bonus per le nuove nascite. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, prevede il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo). Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell’assegno unico e universale).
Esclusione del computo dell’assegno unico e universale per il bonus asili nido. Prevede che le erogazioni relative all’assegno unico e universale non rilevino nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del Bonus Nido e delle altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 l’autorizzazione di spesa prevista.
Misure per il supporto al pagamento di rette di asili nido. Si estende la platea dei beneficiari. Eliminata la condizione (prima prevista per l’accesso alla maggiorazione) della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni. Inoltre, incrementa l’autorizzazione di spesa prevista di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali. Incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, persegue l’obiettivo di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono bambini e adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale; di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi. La dotazione economica è di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 4 milioni di euro per l’anno 2027.
Decontribuzione per le lavoratrici con figli. Rende strutturale – modificandone la disciplina – la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l’esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. L’esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinate la misura dell’esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.
Formazione delle donne vittime di violenza e rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per incremento del Reddito di libertà e per interventi di formazione. Incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorirne l’emancipazione e l’effettiva indipendenza economica. Per i medesimi fini, aumentato di 1 milione di euro annuo a partire dal 2025 anche il Fondo di riferimento per l’erogazione del reddito di libertà. Inoltre, si incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 500.000 euro per l’anno 2025, al fine di promuovere, nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva.
Contributi per enti, organismi e associazioni di promozione dei diritti delle persone con disabilità e misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare. Istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale. Per l’implementazione della riforma in materia di disabilità, si concede all’INPS la facoltà di conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre P.A., per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, utile al riconoscimento della condizione di disabilità, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025.
Si prevede, inoltre, che le risorse del “Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare” siano destinate a garantire le stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, ossia a garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.
Misure fiscali in materia di welfare aziendale. Si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).
Fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la legge di bilancio istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Le modalità e i criteri di ripartizione dei 500.000 euro annui (a decorrere dal 2026) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Istituzione Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera. Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il Fondo ha una dotazione di 500mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e persegue il fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all’impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee, o nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione. Al Fondo accedono gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal codice del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione.
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori finalizzato a incentivare la funzione sociale, civile ed educativa promossa nelle comunità locali dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del Terzo settore mediante le attività di oratorio. Si prevede che il Fondo abbia una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (art. 1, commi 902-907).