ROMA – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo al Codice del Terzo Settore.
Il decreto prevede, tra l’altro, la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo; apre all’interlocuzione organica, rafforzando la collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore); fa chiarezza sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale; indica il numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato.
Su quest’ultimo punto, in particolare, viene specificato che “Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo”. In pratica, il comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 117 indicava che “Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato”. Con l’introduzione del comma 1-bis viene specificato che se il numero degli associati diventa inferiore a 7, è necessario integrarlo entro un anno per non incorrere nella cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il decreto legislativo, inoltre, conferma la flessibilità per i lavoratori subordinati che vogliono svolgere attività di volontariato in un ente di Terzo settore (“hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale”, viene specificato con l’introduzione del comma 6-bis all’articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017).
Novità anche per quello che riguarda il regime fiscale degli enti del Terzo Settore. All’articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro.”
 

di Francesco Gravetti 
foto © Enrico Genovesi Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”

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