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Siamo un’associazione di volontariato della provincia di Palermo e gradiremmo sapere se per le nostre attività istituzionali possiamo essere esentati dall’I.V.A.
grazie mille
mail firmata
L’art. 8 della L. 266/91 dispone che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da  un’organizzazione di volontariato costituita esclusivamente per il perseguimento di finalità  solidaristiche non rilevano ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).  Il principio sancito, cioè la generale esclusione dell’applicazione dell’Iva per le organizzazioni di  volontariato, non consente l’esenzione del pagamento dell’Iva sugli acquisti effettuati dall’ente  stesso per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Si può quindi affermare che tale  principio abbia valore con riferimento alle operazioni di vendita poste in essere dall’organizzazione, mentre non produce effetti sugli acquisti operati.  In questo senso l’organizzazione di volontariato viene assimilata al consumatore finale persona  fisica che paga l’Iva sugli acquisti, considerando la stessa come costo ulteriore che va ad incrementare quello del bene o del servizio cui si riferisce. ( di Francesco Heigel)

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